sabato 23 settembre 2017

Ancora terreni agricoli espropriati per la speculazione delle rinnovabili

In data 22 Settembre 2017 l’associazione Italia Nostra, il Coordinamento Comitati Sardi e la Confederazione Sindacale Sarda hanno presentato una segnalazione presso la Procura della Repubblica, l’Assessorato degli Enti Locali, l’Assessorato dell’Industria e la Procura della Corte dei conti contro la notifica dell’esproprio ordinato dalla Regione Sardegna a favore della società Green Energy Sardegna per la realizzazione di un nuovo parco eolico nei terreni agricoli compresi tra il comune di Villacidro e San Gavino Monreale.

All’Assessorato degli Enti Locali si è chiesto in particolare di prvvedere, in via di autotula alla:
  • revoca immediata della Determina n. 3758 rep. 1887 del 24.07.2017
  • riformulazione del procedimento espropriativo
  • rinuncia all’occupazione d’urgenza
  • partecipazione esaustiva degli interessati fin dalla fase di avvio del procedimento
Alla Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei Conti si è chiesto, nel caso in cui il procedimento di esproprio abbia seguito, l'accertamento dei presupposti di legittimità dell’operato dell’Assessorato, in qualità di Amministrazione procedente nell’ambito della realizzazione dell’opera in oggetto, con specifico riguardo ai diritti di proprietà da essa insorgenti e agli eventuali danni erariali che da teli violazioni di legge possano conseguire.


Le criticità sollevate rigurdano in particolare la procedura autorizzativa, e di riflesso quella espropriativa, prevista per la costruzione dell’impianto per la generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile ed infrastrutture connesse, sito nei Comuni di S. Gavino Monreale e Villacidro e proposto dalla soc. Green Energy Sardegna s.r.l.
In riferimento all'applicazione dell’art.12 del Dlgs.387/03, comma 1, che recita come segue:
  1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
 ... l’opera sarebbe da considerarsi “di pubblica utilità”, nonché “indifferibile ed urgente”, ne consegue che per la sua realizzazione si può ricorrere alla procedura di esproprio, secondo le modalità previste dal Testo Unico (D.P.R. 8 giugno 2001 n.327).
Dall’analisi di tale quadro normativo di riferimento si ricava una precisa distinzione tra “opera pubblica o di pubblica utilità” ed “opera privata di pubblica utilità”, che di seguito può essere così riassunta:
Protesta contro il minieolico a Villanovaforru - 2014
  • l’opera pubblica o di pubblica utilità consiste in un intervento, effettuato da un soggetto pubblico o privato, necessario per l’utilizzazione di beni da parte della collettività o di singoli individui, allo scopo di soddisfare un interesse pubblico, a seguito del quale il diritto sul bene, la cui sopravvivenza in capo all’originario proprietario sia divenuta incompatibile con la nuova destinazione, confluisce nel patrimonio di un soggetto pubblico;
  • l’opera privata di pubblica utilità consiste in un intervento, effettuato da un soggetto pubblico o privato, necessario per l’utilizzazione di beni da parte della collettività o di singoli individui, allo scopo di soddisfare un interesse promiscuo pubblico e privato, a seguito del quale il diritto sul bene, la cui sopravvivenza in capo all’originario proprietario sia divenuta incompatibile con la nuova destinazione, confluisce nel patrimonio di un soggetto privato.
Ne consegue nello specifico caso in esame, in forza dell’enunciato dell’art. 12, comma 1, che, essendo gli impianti alimentati da fonti rinnovabili da ritenersi “opere pubbliche”, i beni espropriati e gli impianti su di essi realizzati dovranno confluire, come tali, nel patrimonio di un soggetto pubblico.
Di contro nel caso di si dovesse trattare di opere private, pur ammettendo per esse una finalità di interesse pubblico, non potrebbero comunque farsi rientrare nell’ambito di applicazione dell’art.12 comma 1, facendo quest’ultimo esplicito ed esclusivo riferimento ad un’opera pubblica e quindi di proprietà di un soggetto pubblico.
Con riferimento all’art. 3 del T.U. devono essere così individuati i soggetti del procedimento espropriativo:
  • L’Autorità espropriante è il soggetto pubblico – nello specifico la Regione Sardegna, titolare del potere di esproprio e curatore del procedimento – nello specifico la Regione Sardegna, considerato che da essa proviene l’atto amministrativo citato in oggetto, in quanto non vi è alcuna norma che attribuisca al privato (nello specifico la Green Energy Sardegna) tale potere.
  • Il Beneficiario dell’espropriazione in cui favore verrà emesso il decreto di esproprio dovrà essere necessariamente un soggetto pubblico, considerato che si tratta di “un’opera pubblica”, quindi si suppone la Regione stessa.
  • Il Promotore dell’espropriazione è il soggetto privato che ha richiesto l’espropriazione, nello Specifico la Green Energy Sardegna, come richiedente dell’A.U. per la realizzazione dell’impianto.
Sulla base di tali presupposti ne discendono le seguenti considerazioni:
  • Il diritto di proprietà (o altro diritto espropriato) non può risultare che in capo alla Regione, alla quale incombe l’onere della corresponsione dei relativi indennizzi.
  • La proprietà dell’impianto che verrà realizzato sui terreni espropriati, configurandosi come “Opera Pubblica” realizzata su “suolo pubblico”, non potrà che risultare della stessa Regione.
  • Il rapporto con la società ai fini dell’esercizio dell’impianto e degli utili che da esso ne deriveranno dovrà esser regolato da un apposito atto di concessione e la “Green Energy Sardegna”, con il quale la stessa verrà costituita concessionaria dell’impianto. Nell’ambito della Concessione troveranno recetto le clausole di esercizio, i patti economici e gli obblighi cui adempiere da parte del Concessionario per la rimozione dell’impianto una volta che sia esaurito il ciclo vitale dello stesso, con la reductio in pristino dei luoghi, anche al fine di assicurare ai proprietari l’eventuale esercizio del diritto alla retrocessione dei beni nelle condizioni iniziali, una volta cessata la destinazione di uso pubblico degli stessi.
Attesa la sinteticità dell’art. 12, l’assenza di procedimenti analoghi posti in essere a livello nazionale, cui poter far riferimento, la labilità dei contenuti di una norma, peraltro controversa anche da un punto di vista di legittimità costituzionale, si ritiene che tali aspetti, oltre che essere oggetto di un’accurata analisi sia sotto il profilo giuridico che amministrativo, debbano essere prefissati fin dal momento del rilascio dell’Autorizzazione Unica nell’ambito del procedimento fino ad ora posto in essere.
In proposito, attesa l’assenza di ogni riferimento a tali aspetti nell’ambito degli atti pubblicati, si evidenzia la implicita violazione dell’art. 11 del T.U., che prevede la partecipazione attiva degli interessati a tutte le fasi del procedimento fin dal suo avvio.
Sembrano potersi evidenziare ulteriori violazioni del T.U. e in particolare si evidenzia l’incongruenza con quanto previsto dall’art.22 bis del T.U.:
Qualora l’avvio dei lavori rivesta particolare carattere d’urgenza, tale da non consentire in relazione alla particolare natura delle opere, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art.20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l’indennità di occupazione e che dispone anche l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari”.
Si eccepisce che la Determina n. 37158 rep1887 del 24.07.2017 costituisce Atto amministrativo non assimilabile ad un “decreto”, né sono riscontrabili nella struttura dello stesso quelle “motivazioni”, che giustifichino il dispositivo ovvero il carattere d’urgenza dell’occupazione.
Tale aspetto formale peraltro non sembra emergere nemmeno dalla natura dell’opera, né dalle stesse finalità, atteso che l’utile derivante dal suo esercizio è di fatto di esclusiva fruizione della proponente. La sussistenza di oggettive motivazioni che giustifichino la particolare urgenza dell’opera, richiesta espressamente dall’art. 22 bis del D.lg. 302/2002, sottrae tale valutazione all’ambito dell’assoluta discrezionalità ed all’arbitrio dell’Amministrazione, tanto più che in forza delle norme introdotte dal TU l’espropriato finisce per vedersi privato del bene con una procedura abbreviata e senza che sia stato eseguito il frazionamento catastale.


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