lunedì 31 gennaio 2022

La legge regionale sul Piano casa respinta perché danneggia il territorio nel suo aspetto paesaggistico e ambientale


La Corte costituzionale conferma le posizioni del Mic e di Italia Nostra: nessuna deroga al Piano paesaggistico regionale in favore del Piano casa. Illegittime le continue proroghe.

La Consulta sventa senza possibilità di appello l’ennesimo tentativo di smantellamento del Ppr da parte della regione Sardegna, dichiara illegittime 21 disposizioni del Piano casa e riafferma in modo incontestabile la prevalenza delle norme di tutela. 

Viene ribadito con forza anche il valore di bene paesaggistico d’insieme della fascia costiera, che si estende ben oltre i 300 metri tutelati dalla normativa statale, con la conferma dell’inderogabilità delle disposizioni di salvaguardia dei beni paesaggistici del terzo tipo, vincolati direttamente dal Ppr. È stata, infatti, totalmente sconfessata la tesi della Regione che da anni sostiene la declassificazione di tali beni – tra i quali rientrano, oltre alla fascia costiera, anche tutti i centri storici dell’isola – con la dichiarata assenza della necessità dell’attività di copianificazione col Mic. La Corte, viceversa, ne ha rimarcato l’importanza in quanto “il sistema della pianificazione paesaggistica, che deve essere salvaguardato nella sua impronta unitaria e nella sua forza vincolante, rappresenta attuazione dell’art. 9 Cost. ed è funzionale a una tutela organica e di ampio respiro, che non tollera interventi frammentari e incoerenti”.

La Consulta, preliminarmente ha ricordato che “nell’esercizio della competenza primaria nella materia edilizia e urbanistica, la Regione autonoma Sardegna incontra anche il significativo limite della tutela ambientale, garantita dalla normativa statale e realizzata con la redazione dei piani paesaggistici”.

È stato censurato l’intero impianto normativo regionale, in contrasto con principi consolidati, invalicabili anche dalle leggi future, che pongono fine alla possibilità di un continuo rinnovo del Piano casa, in proroga da 12 anni. 

A parere della Corte, infatti, “è proprio l’indefinito succedersi delle proroghe, ancorate all’entrata in vigore di una nuova legge regionale sul governo del territorio o a termini di volta in volta differiti, che interferisce con la tutela paesaggistica e determina il vulnus denunciato dal ricorrente”.

Tale prassi legislativa, “nel sancire per un tempo apprezzabile un’ulteriore proroga di disposizioni che derogano alla pianificazione urbanistica, consente reiterati e rilevanti incrementi volumetrici del patrimonio edilizio esistente, isolatamente considerati e svincolati da una organica disciplina del governo del territorio, che lo stesso legislatore regionale individua come la sede più appropriata per la regolamentazione di interventi di consistente impatto, nel rispetto dei limiti posti dallo statuto di autonomia alla potestà legislativa primaria”. 

Secondo la Corte, insomma, “la legge regionale, consentendo interventi parcellizzati, svincolati da una coerente e stabile cornice normativa di riferimento, trascura l’interesse all’ordinato sviluppo edilizio, proprio della pianificazione urbanistica, e così danneggia «il territorio in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale»”.

Di fondamentale importanza anche il fatto che, “tale proroga, disposta in pendenza del procedimento, condiviso con lo Stato, di adeguamento del piano paesaggistico relativo alle aree costiere e di elaborazione di quello relativo alle aree interne, peraltro in corso da lungo tempo, finisce per compromettere la stessa pianificazione paesaggistica, deputata a indicare le linee fondamentali della tutela del paesaggio”. 

La disciplina impugnata – conclude la Corte – contrasta dunque con la normativa codicistica posta a tutela del paesaggio, che costituisce limite anche alla competenza legislativa primaria della Regione autonoma Sardegna nella materia dell’urbanistica e dell’edilizia”.

La Consulta non si limita a dichiarare illegittime le disposizioni che prevedevano una deroga espressa al Ppr, ma ribadisce con la formula della decisione interpretativa di rigetto – in sostanza un accoglimento – “che presupposto imprescindibile degli interventi di incremento volumetrico è la compatibilità con le previsioni del piano paesaggistico, che non può ritenersi, dunque, derogato o eluso”. 

Ne consegue che le restanti norme, “possono e devono essere invece interpretate in conformità alla disciplina posta a tutela del paesaggio e sono estranee, pertanto, alle deroghe espresse al piano paesaggistico, sancite dall’art. 30, comma 2, della legge reg.le Sardegna n. 1 del 2021, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la presente pronuncia”. Infatti, ha concluso la Consulta, “con riguardo a questi interventi, si deve rilevare che permane l’efficacia cogente delle più restrittive prescrizioni del piano paesaggistico regionale e del d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto non derogate e provviste di immediata forza vincolante”.


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