Manifestazione settembre 2014 a Sant'Antioco |
Importante sentenza del TAR Sardegna in materia di posizionamento dei
ripetitori per la telefonia mobile, di emissioni di onde elettromagnetiche in
prossimità dei centri urbani e di minimizzazione del danno derivante dall’esposizione
a campi elettromagnetici.
Le antenne erano state installate l’estate 2014 nel centro urbano di
Sant’Antioco, in prossimità di scuole, asili, casa per l’anziano,
poliambulatori etc… con l’autorizzazione del Comune e nulla osta da parte degli
enti deputati alla salvaguardia del paesaggio e dei beni culturali.
Autorizzazione successiva all’approvazione da parte del Consiglio Comunale di un
inutile e pasticciato regolamento sull’installazione delle antenne nel centro abitato.
Vedi blog Italia Nostra Sardegna: Tralicci e radiazioni elettromagnetiche vicino a scuole e asili
Manifestazione settembre 2014 |
La II sezione del TAR Sardegna, con sentenza del 2 luglio 2015 n. 905 e 906 ha
accolto il ricorso - proposto da un gruppo di cittadini e dall’associazione
Cittadiniattivi, rappresentati e difesi
dagli avv.ti Andrea e Paolo Pubusa - censurando il comportamento del Comune che,
pur non potendo impedire la “localizzazione
degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio
comunale” avrebbe dovuto ricercare la minimizzazione dell’esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici attraverso il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti e l’operatore di telefonia mobile per
non aver attivato “una puntuale
ricognizione di altri siti collocati in ambiti meno interessati da tali
particolari strutture recettive (strutture destinate ad
accogliere soprattutto bambini ed anziani etc … ndr) al fine di valutarne l’idoneità tecnica alla
sua collocazione”.
Installazione dell'antenna |
In definitiva il Comune e la Vodafone avrebbero dovuto attivarsi per contemperare
le esigenze dell’azienda con quelle della minimizzazione del danno derivante
alla popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici e per valutare la
possibile localizzazione dell’impianto su area alternativa a quella prescelta: “Tale indagine, infatti, nel corso
dell’istruttoria procedimentale in questione è del tutto mancata, non essendosi
richiesto alla Vodafone, verosimilmente anche a causa dell’originaria lacuna
dell’atto regolamentare, uno sforzo collaborativo volto a conciliare le sue
finalità imprenditoriali, indubbiamente colorate da rilevanti profili di
pubblico interesse in relazione alla natura del servizio erogato, con
l’interesse dei cittadini del Comune di Sant’Antioco…”.
Ribadendo concetti già espressi in precedenti pronunciamenti, il TAR
Sardegna riconosce la legittimità delle preoccupazioni dei cittadini in merito
all’esposizione delle onde elettromagnetiche e l’incertezza scientifica sulle
conseguenze, nel medio/lungo periodo, di tale esposizione per la salute: “…cittadini del Comune di Sant’Antioco
giustamente preoccupati dal proliferare di impianti di telefonia mobile e radio
comunicazione in un contesto storico in cui le conoscenze medico scientifiche
in materia sono contraddittorie e non sono ancora in grado di offrire certezze
in ordine alle conseguenze, nel medio/lungo periodo, dell’esposizione continua
alle onde elettromagnetiche”.
Antenna in via Dei Pini a Sant'Antioco |
“In conclusione, quindi, il
ricorso merita accoglimento sotto l’assorbente profilo del difetto di
motivazione e carenza di istruttoria in relazione al mancato svolgimento di
accertamenti volti a verificare l’esistenza di un sito alternativo a quello per
cui è causa tecnicamente compatibile con il fine perseguito da Vodafone”.
Il testo della sentenza del TAR Sardegna 906/2015
Il sole 24 ore - Limiti per l'installazione di una stazione radio base: illegittimità dell'autorizzazione rilasciata dal Comune
Il testo della sentenza del TAR Sardegna 906/2015
sull'argomento
Gazzetta Forense - Illegittima l'autorizzazione rilasciata alla Vodafone spa per la realizzazione di una stazione radio-baseIl sole 24 ore - Limiti per l'installazione di una stazione radio base: illegittimità dell'autorizzazione rilasciata dal Comune