sabato 24 giugno 2023

Il TAR Sardegna non consente alla RWM di avviare i nuovi reparti produttivi

Con l’ordinanza n. 00147/2023 del 21 giugno u.s. la prima Sezione del TAR Sardegna ha rigettato la richiesta avanzata dalla RWM Italia S.p.A. di sospendere la decisione adottata con atto n. 7834 del 9 marzo 2023 dal Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della RAS col quale si fa divieto alla società di utilizzare i nuovi Reparti R200 e R210 per la produzione di ordigni bellici. 


La decisione del TAR non poteva che essere quella adottata, anche perché i due reparti in questione, cosí come altre opere che riguardano l’ampliamento dello stabilimento, sono stati realizzati in maniera illegittima come sancito dal Consiglio di Stato in due distinte sentenze.  Lo stesso Consiglio di Stato ha inoltre ordinato all’autorità amministrativa l’esecuzione delle sentenze che significa l’obbligo per il proprietario della struttura alla demolizione delle opere e al ripristino dello stato dei luoghi esistente, poiché le opere sono state realizzate in assenza delle necessarie autorizzazioni edilizie e pertanto ritenute “abusive” e prive di titolo abilitativo. 

Appare del tutto evidente quindi che i giudici del TAR Sardegna non avessero alcuna possibilità di autorizzare la produzione degli stabilimenti, nonostante la procedura di VIA postuma in itinere e la norma dell’art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 che consentirebbe nelle more della decisione della VIA la “prosecuzione” della produzione in corso. Norma che ovviamente esclude l’avvio di nuove attività, come nel caso dei reparti realizzati in fase di ampliamento dello stabilimento RWM di Domusnovas-Iglesias. 

Restiamo in fiduciosa attesa della decisione del Servizio Valutazione Impatti della RAS in merito alla richiesta di VIA postuma avanzata dalla RWM ricordando che Italia Nostra Sardegna, assieme ad altre Associazioni portatrici di interessi diffusi e collettivi, ha chiesto l’inammissibilità della richiesta in quanto non rispondente ai requisiti richiesti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7490/2021 e perché tale procedura non va confusa con un procedimento finalizzato alla sanatoria dell’opera realizzata abusivamente. Dovrebbe semmai chiarire se l’ampliamento dello stabilimento, e lo stesso stabilimento attualmente in produzione, sono sostenibili dal punto di vista ambientale, analizzando l’insieme degli effetti dell’opera nei confronti dell’ambiente geofisico, della salute, del benessere umano e animale, del patrimonio culturale, dell’ecosistema con particolare riferimento alle specie presenti nelle vicine Aree Protette (SIC ITB041111 Monte Linas-Marganai), delle attività esistenti, oltre all’impatto cumulativo tra il nuovo impianto e quello in produzione. 

Le precedenti sentenze del Consiglio di Stato, l’attuale sentenza del TAR, il processo penale in corso presso il tribunale di Cagliari (di cui oggi si è celebrata la terza udienza) contro i dirigenti della RWM per una serie di reati, non depongono certo a favore di un’azienda che si proclama benefattrice del territorio e garantisce lo “scrupoloso rispetto delle norme”.

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