lunedì 15 febbraio 2021

Gli investimenti non possono produrre danni significativi all'ambiente e alla biodiversità

Interessante articolo tratto dal blog Salviamo il Paesaggio 


La risoluzione legislativa del 10 febbraio 2021 del Parlamento Europeo istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza avviato dalla Commissione a maggio del 2020. 

Si tratta di un grosso investimento (l'85% circa dei 750 miliardi del Next Generatio Eu) a disposizione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr).

Il regolamento adottato è funzionale all’attuazione di riforme e investimenti pubblici da parte degli Stati membri in risposta agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030 e alle misure europee di ripresa e resilienza finalizzate ad avere un impatto duraturo sulla produttività e sulla resilienza economica, sociale e istituzionale degli Stati membri.

Riprendendo il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell’Europa e considerando l’importanza di far fronte ai cambiamenti climatici in linea con l’impegno dell’Unione di attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu, lo strumento legislativo recentemente approvato evidenzia anche l’importanza di affrontare la drammatica perdita di biodiversità e conferma la necessità di dimostrare il rispetto del principio non nuocere all’ambiente, dedicando almeno il 37% dei fondi alla transizione verde, compresa la biodiversità, e almeno il 20% alla spesa digitale. 



L’altro importante obbiettivo da raggiungere riguarda la necessità di introdurre riforme basate sulla solidarietà, l’integrazione, la giustizia sociale e un’equa distribuzione della ricchezza, finalizzata a creare un’occupazione di qualità e una crescita sostenibile, garantire un pari livello di opportunità e protezione sociale, anche in termini di accesso (consultazione dei portatori di interessi nazionali, individuare e rettificare i conflitti di interesse, la corruzione etc...), tutelare i gruppi vulnerabili e migliorare il tenore di vita di tutti i cittadini dell’Unione: uguaglianza di genere, pari opportunità. Condizione necessaria perchè la ripresa delle economie degli Stati membri avvenga senza lasciare nessuno indietro.

I Pnrr dovranno pertanto definire e prevedere le modalità di intervento finalizzate ad affrontare con efficacia le pertinenti sfide e priorità specifiche per Paese, ponendo, in particolare, la sostenibilità e il benessere dei cittadini al centro della politica economica in riferimento dei 17 Goal dell’Agenda Onu 2030 e rendendo gli stessi SDGs (sustainable development goals) fulcro della definizione delle politiche e degli interventi dell’Ue. 


I Pnrr devono essere articolati in aree d’intervento di pertinenza europea strutturate in sei pilastri:

a)    transizione verde;

b)    trasformazione digitale;

c) crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con Pmi forti;

d)    coesione sociale e territoriale;

e)   salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine, fra l’altro, di rafforzare la capacità di risposta alle crisi e la preparazione alle crisi;

f)      politiche per la prossima generazione, l’infanzia e i giovani, come l’istruzione e le competenze.

Elemento fondamentale per l’elaborazione dei Piani nazionali, sono gli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza adottati venerdì 12 febbraio.

Questo significa che nessuna misura inserita in un piano per la ripresa e la resilienza debba arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852  (definito regolamento Tassonomia) relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, tramite la definizione di un sistema di classificazione delle attività economiche ecosostenibili

Gli obiettivi ambientali da considerare nella valutazione denominata Dnsh (Do Not Significant Harm – non produrre danno significativo) sono dunque gli stessi del regolamento tassonomia:

1.     mitigazione dei cambiamenti climatici;

2.     adattamento ai cambiamenti climatici;

3.     uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;

4.     transizione verso un’economia circolare;

5.     prevenzione e riduzione dell’inquinamento;

6.     protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Le riforme nei settori dell’industria, dei trasporti e dell’energia, possedendo un grande potenziale di promozione della transizione verde e di stimolo della crescita, dovrebbero essere inserite prioritariamente nei Pnrr. La stessa normativa ambientale dovrà rispondere alla valutazione Dnsh, così come le stesse procedure di Via e di Vas non potranno esimersi dalla verifica Dnsh.



I criteri indicano l’obbligo di adozione delle soluzioni tecnicamente più avanzate in termini di riduzione dell’impatto sull’ambiente e la dimostrazione che le stesse soluzioni non conducano a situazioni di “lock-in”, ovvero a scelte d’investimento che impediscano o ostacolino un miglioramento nel tempo delle performance ambientali.

Il gas naturale come misura non è vietata, ma deve essere dimostrata la compatibilità dell’investimento con il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050, e senza incorrere nel citato effetto “lock-in” o “stranded assets” (si tratta di investimenti destinati a perdere valore nei prossimi anni, essendo legati ai combustibili tradizionali e alle relative infrastrutture: gasdotti, impianti a carbone, pozzi petroliferi, miniere e così via).

La Commissione è molto chiara nel precisare che, senza eccezioni, agli Stati membri è chiesto di confermare che la risposta alla verifica Dnsh sia sempre “no”, ovvero la misura indicata nel piano non dovrà mai arrecare danni agli obiettivi ambientali, fornendo una spiegazione e motivazioni a sostegno della risposta. Qualora gli Stati membri non siano in grado di fornire una motivazione di fondo sufficiente, la Commissione può ritenere che una data misura sia associata a un possibile danno significativo, richiedendo dunque necessità di confronti e approfondimenti tra la Commissione e lo Stato membro.



sull'argomento

Comunicazione della Commissione - Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "Non arrecare un danno significativo"a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 

Risoluzione del Parlamento Europeo del 10.2.2021 sul Nuovo Piano d'Azione per l'economia Circolare

Risoluzione del Parlamento Europeo dell'11.2.2021 sull'Agenda europea sulla competitivita1 sostenibile, l'equità sociale e la resilienza







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